di Evelina Chiocca
L’art. 7 del decreto legislativo 96/2019, il provvedimento che ha modificato il decreto legislativo 66/2017, al comma 2 lettera a) prevede quanto segue:
2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma10;».
In sintesi, il Gruppo di lavoro operativo, composto dai docenti della classe, dai genitori, dagli specialisti ASL e da personale “interno ed esterno alla scuola” che interagisce con la classe e con l’alunno con disabilità (ma l’alunno con disabilità non è parte integrante della classe?), è chiamato a “elaborare e approvare” il PEI.
Secondo il nuovo provvedimento (applicativo della legge Buona scuola), nel GLO si perderebbero il confronto, il dialogo, la co-progettazione, che si caratterizzano nella condivisione, fulcro essenziale. Ciò avverrebbe se venisse adottata l’approvazione del PEI.
L’approvazione supporta o impedisce il processo inclusivo?
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